Ricordiamo ai lettori che Quota 100 è un sistema  per l’accesso alla pensione che permette  di anticipare l’uscita dal lavoro al momento in cui la somma tra l’età del lavoratore e il numero di anni di contributi  accreditati è 100; ad esempio 60 anni di età e 40 di contributi o 61 anni di età e 39 di contributi. Il sistema era presente in passato ed è stato abolito dalla riforma Fornero nel 2012. Il provvedimento del Governo Conte 1 che prevede Quota 100 in forma sperimentale dal 2019 al 2021 era stato istituito con il decreto-legge n. 4 del 28.1.2019, all’art. 14.

Quota 100, nella forma in vigore fino al 31.12.2021, non dà la possibilità di scegliere tra le diverse combinazioni per raggiungere la somma 100,  in quanto sarebbe stata troppo costosa per il sistema previdenziale.  E’ stata  quindi fissata l’età minima di 62 anni e 38 di contributi.

Tanto premesso, la Corte costituzionale ha esaminato in camera di consiglio la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Giudice del lavoro di Trento sul Decreto-legge n. 4 del 2019 (articolo 14, comma 3) che prevede la non cumulabilità della pensione anticipata cd Quota 100 con i redditi da lavoro, fatta eccezione per quelli da lavoro autonomo occasionale entro il limite di 5.000 euro lordi annui.

La norma è stata censurata per violazione dell’articolo 3, primo comma, della Costituzione, là dove non prevede identica esenzione per i redditi da lavoro dipendente fino a 5.000 euro lordi annui.

Secondo il Giudice di Trento, il differente trattamento previsto per il reddito da lavoro dipendente – si trattava di una prestazione di lavoro intermittente – non sarebbe giustificato.

In attesa del deposito della sentenza, l’Ufficio comunicazione e stampa fa sapere che la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione poiché le situazioni di cui si discute non sono comparabili. Il lavoro autonomo occasionale entro il limite di 5.000 euro lordi annui non dà luogo, infatti, a obbligo contributivo.

Dunque, la preclusione assoluta di svolgere lavoro subordinato, che la disciplina del pensionamento anticipato “Quota 100” impone, si giustifica perché la richiesta agevolata di uscire anticipatamente dal lavoro entrerebbe in netta contraddizione con la prosecuzione di una prestazione di lavoro.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *